Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA.
CONVENZIONI (valide su tutto il territorio nazionale)
Carta dei Diritti del Consumatore
Convenzione con la Guardia di Finanza
Convenzione con i Consulenti del Lavoro
Convenzione con AssoMedico
Convenzione con la Polizia di Stato
Convenzione con il Dip.to Amm.ne Penitenziaria
http://psicologi.psy.it/regioni/lazio/A/AMERUOSO_EMMANUELLA.html
RIMBORSI:
Compagnie assicurative che forniscono il rimborso parziale o totale del costo della psicoterapia:
- FASDAC (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali)- CASSA PREVIDENZIALE INPGI con integrazione della CASAGIT (polizza sanitaria integrativa dei
giornalisti)
- UNIPOL Unisalute (Kasko, Auser, Ugl)
- FISDE (Fondo Integrativo Enel)
- ASSILT (Assistenza Sanitaria Lavoratori Telecom)
- WORD WIDE CARE di Allianz (con piano integrativo)
E' possibile richiedere certificazioni e relazioni cliniche per:
- FINALITA' ASSICURATIVE,
- VALUTAZIONE CLINICA,
- PERIZIE,
- ATTESTAZIONE DI TRATTAMENTO IN CORSO,
- VALUTAZIONE DIAGNOSTICA,
- ORIENTAMENTO DIAGNOSTICO.
Consulenze tecniche di parte (CTU) per l'accertamento di:
- Danno da lutto,
- Danno da nascita indesiderata,
- Danno della sfera sessuale,
- Danno estetico,
- Danno da wrongful life, pregnancy, birth,
- Danno da mobbing,
- Danno da stalking,
- Danno da gaslighting,
- Danno da cyberbullying
- Danno da carcerazione ingiusta,
- Danno da handicap,
- Idoneità per la rettificazione di attribuzione di sesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
- Danno da nascita indesiderata,
- Danno della sfera sessuale,
- Danno estetico,
- Danno da wrongful life, pregnancy, birth,
- Danno da mobbing,
- Danno da stalking,
- Danno da gaslighting,
- Danno da cyberbullying
- Danno da carcerazione ingiusta,
- Danno da handicap,
- Idoneità per la rettificazione di attribuzione di sesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.